CAPITALIZZAZIONE ONERI FINANZIARI

LA CAPITALIZZAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI SECONDO LO IAS 32

Aggiornato al 11.07.2008

Lo IAS 32 definisce gli oneri finanziari come gli interessi e gli altri oneri sostenuti dall’impresa per l’ottenimento di finanziamenti. La definizione è piuttosto ampia e non include soltanto gli interessi passivi.

Gli oneri finanziari possono essere portati in aumento del costo di un bene o di un’attività immateriale se sono attribuibili all’acquisizione, alla costruzione o alla produzione di un’attività qualificata. Con questa espressione si intende un bene che giustifica la capitalizzazione in quanto richiede un rilevante periodo di tempo prima di essere pronto per l’uso previsto. Di conseguenza sono capitalizzabili gli oneri finanziari direttamente attribuibili all’acquisto o alla fabbricazione di impianti, immobili e macchinari quali ad esempio gli impianti manifatturieri, gli impianti per la produzione di energia e gli immobili posseduti a scopo di investimento, nonché quelli relativi ad attività immateriali sviluppate internamente.

Sono capitalizzabili esclusivamente quegli oneri finanziari che non sarebbero stati sostenuti nel caso in cui il bene non fosse stato acquistato o prodotto.

Qualora l’impresa opti per la capitalizzazione degli oneri finanziari direttamente attribuibili all’acquisizione, costruzione o produzione dei beni ciò deve essere fatto con riferimento a tutti i beni dell’impresa e non solamente per alcuni in quanto, altrimenti, si lederebbe il principio della comparabilità dei bilanci.

Al fine della capitalizzazione degli oneri finanziari occorre distinguere tra oneri finanziari relativi a finanziamenti specificamente ottenuti ed impiegati per l’acquisto, la costruzione o la produzione di un’attività qualificata e oneri finanziari relativi a finanziamenti genericamente ottenuti ed impiegati per l’acquisto, la costruzione o la produzione di un’attività qualificata.

Nel primo caso sono capitalizzabili gli effettivi oneri finanziari sostenuti per quel finanziamento durante l’esercizio, dedotto ogni provento finanziario derivante dall’investimento temporaneo di quei fondi. Ciò nel caso in cui l’impresa riceva i fondi e sostenga i relativi oneri finanziari prima che essi siano investiti nell’acquisizione, nella costruzione o produzione del bene.

Nel secondo caso, la parte di oneri finanziari capitalizzabile si determina applicando alle spese sostenute per l’acquisto, la produzione o la costruzione del bene, un tasso di capitalizzazione pari alla media ponderata degli oneri finanziari in essere nell’esercizio, diversi dai finanziamenti specifici reperiti per acquistare un bene che giustifica una capitalizzazione. In ogni caso, l’ammontare degli oneri finanziari capitalizzati in un periodo amministrativo, non può eccedere il totale degli oneri finanziari sostenuti durante l’esercizio, ciò in quanto il calcolo precedentemente indicato potrebbe portare ad avere come risultato un valore superiore rispetto a quello degli oneri finanziari effettivamente sostenuti nel periodo.

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Infine, va evidenziato che la capitalizzazione degli oneri finanziari nel costo del bene non può portare ad attribuire allo stesso un valore superiore rispetto a quello recuperabile o al valore netto di realizzo ottenibile dalla vendita del bene stesso.

La capitalizzazione degli oneri finanziari ha inizio quando si verificano le seguenti condizioni:

  • l’impresa sta sostenendo le spese per l’acquisto, la produzione o la costruzione del bene;
  • l’impresa sta sostenendo gli oneri finanziari;
  • l’impresa sta compiendo le attività necessarie per rendere il bene idoneo al suo utilizzo. Tra queste attività non vanno incluse solo quelle relative alla produzione fisica del bene. Così, ad esempio, nel caso di costruzione in economia di un impianto oltre alle attività di produzione vera e propria del bene si deve tenere conto anche delle attività preliminari necessarie per l’ottenimento di eventuali licenze.

Nel caso in cui le attività necessarie a rendere il bene idoneo al suo utilizzo o alla vendita si interrompono per un periodo di tempo non breve, occorre sospendere la capitalizzazione degli oneri finanziari salvo che l’interruzione delle attività sia necessaria per rendere il bene idoneo al suo utilizzo.

La possibilità di capitalizzare gli oneri finanziari cessa nel momento in cui le attività necessarie a rendere il bene idoneo all’utilizzo o alla vendita sono sostanzialmente completate. Questa regola trova applicazione anche nell’ipotesi di beni la cui produzione può essere completata in parti distinte, ognuna delle quali può essere usata indipendentemente dal completamento delle altre: la capitalizzazione degli oneri finanziari relativi a ciascuna parte completata cessa quando la specifica parte è idonea all’uso o alla vendita.

 
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