VERSAMENTO IRAP
COME SI PROCEDE AD EFFETTUARE IL VERSAMENTO DELL'IRAP
Ogni anno occorre procedere al versamento del saldo IRAP relativo all’anno precedente e dell’acconto IRAP relativo all’anno in corso.
L’acconto IRAP è pari al
100%
del debito d’imposta risultante dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente. L’importo così calcolato deve essere versato in due rate:
- la prima, pari al 40% dell’acconto complessivo dovuto;
- la seconda, pari al 60% dell’acconto complessivo dovuto.
L'acconto non deve essere versato se complessivamente di importo:
- non superiore a 51,65 euro nel caso delle persone fisiche e delle società di persone;
- non superiore a 20,66 euro nel caso delle società di capitali.
La prima rata di acconto non è dovuta, e il versamento del 100% viene fatto in un'unica soluzione alla scadenza della seconda rata, nel caso in cui essa non supera 103 euro.
Il versamento dell’IRAP deve essere effettuato entro le scadenze previste per le imposte sui redditi.
Le scadenze da rispettare sono le seguenti:
- Società di persone
- Saldo e primo acconto: entro il 30 giugno o entro il 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%;
- Secondo acconto o unica rata di acconto: entro il 30 novembre.
- Persone giuridiche
- Saldo e primo acconto: entro l'ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio. Per le società il cui esercizio coincide con l'anno solare, quindi,
il versamento va fatto entro il 30 giugno e può essere prorogato entro il 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%.
Le imprese che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, perché sono tenute a redigere il bilancio consolidato di gruppo o perché lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società, versano il il saldo e il primo acconto entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.
Nel caso in cui il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il pagamento del saldo e del primo acconto deve essere, comunque, effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.
Anche in questi casi il versamento può essere fatto entro i successivi 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.
- Secondo acconto o unica rata di acconto: entro il l’ultimo giorno dell’11° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Per le società il cui esercizio coincide con l'anno solare quindi, il versamento va fatto entro il 30 novembre.
- Saldo e primo acconto: entro l'ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio. Per le società il cui esercizio coincide con l'anno solare, quindi,
il versamento va fatto entro il 30 giugno e può essere prorogato entro il 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%.
Qualora la scadenza del versamento coincide con il sabato o con un giorno festivo essa è prorogata al primo giorno lavorativo successivo.
Per il pagamento dell’IRAP occorre utilizzare il modello F24. Va compilata la sezione “Erario”. I codici tributo da utilizzare sono:
- 3800 IRAP - saldo;
- 3812 IRAP acconto - prima rata;
- 3813 IRAP acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione.
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