AFFITTO DELL'IMPRESA FAMILIARE

COSA ACCADE QUANDO AD ESSERE AFFITTATA E' L'IMPRESA FAMILIARE

Aggiornato al 13.12.2019

IMPRESA FAMILIARE

L'impresa familiare è regolata, nel nostro ordinamento giuridico, dall'art.230-bis del Codice civile.
Essa è un'impresa individuale nella quale collaborano, in modo continuativo, i familiari dell'imprenditore.

I familiari che collaborano nell'impresa hanno dei diritti di natura economica e dei diritti di natura non economica.

Tra i primi vi sono il diritto a partecipare agli utili e il diritto a partecipare agli incrementi dell'azienda.

Tra i secondi vi è il diritto di essere preferiti a terzi in caso di cessione dell’azienda.


AFFITTO DELL'IMPRESA FAMILIARE

L'impresa familiare può formare oggetto del contratto di affitto.

Per comprendere cosa accade nel caso in cui venga affittata un'impresa familiare occorre distinguere due ipotesi:

  • l'affitto riguarda l'unica azienda dell'impresa familiare;
  • l'affitto riguarda una delle aziende gestite dall'impresa familiare o un ramo dell'unica azienda;


AFFITTO DELL'UNICA AZIENDA GESTITA DALL'IMPRESA FAMILIARE

Nel caso in cui l'impresa familiare gestisce una sola azienda, ed essa viene data in affitto, il titolare dell'impresa perde la qualifica di imprenditore per tutta la durata del contratto e i familiari cessano di prestare la loro opera all'interno dell'impresa familiare.

Ne consegue che, i familiari che collaboravano nell'impresa, perdono il loro diritto di partecipare agli utili.

I canoni di affitto spettano esclusivamente al titolare dell'azienda.

I familiari collaboratori hanno anche il diritto di essere preferiti a terzi. Seppure il contratto di affitto non rappresenta una cessione di azienda, comporta una sostituzione, anche se solo momentanea (per tutta la durata del contratto), dell'imprenditore nella gestione dell'impresa e si configura, pertanto, come atto di gestione straordinaria.

Di conseguenza, l'imprenditore individuale, prima di poter affittare l'impresa familiare ad un terzo, deve comunicare ai propri collaboratori familiari:

  • l'intenzione di affittare l'azienda;
  • le condizioni contrattuali dell'accordo;
  • il canone pattuito;
  • il nome dell'affittuario.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

Ai familiari collaboratori dell'impresa deve essere concesso un termine entro il quale poter esercitare il diritto di prelazione a parità di condizioni.

I familari che collaborano all'impresa possono esercitare tale diritto sia congiuntamente che singolarmente.

Il familiare che esercita il diritto di prelazione, e prende in affitto l'azienda, acquista autonomamente la qualifica di imprenditore per tutta la durata del contratto di affitto.

Nel caso in cui l'azienda sia affittata a terzi, al momento della cessazione del contratto di affitto, i familiari collaboratori dell'impresa hanno il diritto a partecipare agli incrementi dell'azienda dal momento del loro ingresso in essa fino al momento dell'eventuale cessione dell'impresa affittata, in propozione alla propria quota.


AFFITTO DI UNA DELLE AZIENDE GESTITE DALL'IMPRESA FAMILIARE O DI UN RAMO DELL'UNICA AZIENDA

Nel caso in cui l'impresa familiare:

  • gestisce più di una azienda e affitta solamente una di esse;
  • gestisce una sola azienda, ma affitta solamente un ramo di essa;

il titolare non cessa di essere un imprenditore individuale e i familiari continuano ad essere collaboratori dell'impresa.


I canoni di affitto confluiscono nell'impresa familiare, come redditi d'impresa e i familiari collaboratori conservano il loro diritto di partecipazione agli utili, sempre che continuino a prestare la loro opera nell'impresa, e in rapporto alla qualità e quantità del lavoro prestato.

 
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