AFFITTO DI AZIENDA CONIUGALE

COSA ACCADE SE AD ESSERE AFFITTATA E' L'AZIENDA CONIUGALE

Aggiornato al 13.12.2019

IMPRESA CONIUGALE

Per impresa coniugale si intede l'impresa nella quale entrambi i coniugi partecipano alla gestione, cioè alle scelte imprenditoriali, all’amministrazione e al controllo. Quindi si potrà trattare sia:

  • di un'azienda costituita prima del matrimonio da uno solo dei coniugi e, dopo il matrimonio, gestita da entrambi;
  • oppure di un'azienda costituita dopo il matrimonio da entrambi i coniugi che la gestiscono.

Se l'azienda cogestita è stata costituita dopo il matrimonio, gli utili e gli incrementi di valore sono attributi ad entrambi i coniugi nella misura del 50%, a meno che essi non abbiano optato per una convenzione diversa dalla comunione legale.

Se l’azienda cogestita è stata costituita da uno dei coniugi prima del matrimonio, la comunione riguarda solamente gli utili e gli incrementi successivi al matrimonio e non si estende anche alla proprietà dell’azienda stessa.


AFFITTO DELL'AZIENDA CONIUGALE

L'azienda coniugale può formare oggetto di un contratto di affitto.

L'affitto rappresenta un atto di straordinarioa amministrazione che richiede il consenso di entrambi i coniugi. Se uno dei coniugi rifiuta il consenso, l'altro coniuge può rivolgersi al giudice per essere autorizzato all'affitto a condizione che la stipula del contratto sia necessaria all'impresa o alla famiglia.

Nel caso di azienda costituita dopo il matrimonio i canoni percepiti devono essere attribuiti ad entrambi i coniugi nella misura del 50%, a meno che essi non abbiamo stabilito quote diverse di partecipazione agli utili in apposite convenzioni matrimoniali.

Se l'azienda affittata è l'unica, entrambi i coniugi perdono la qualifica di imprenditore e, pertanto, i canoni di affitto percepiti devono essere dichiarati come redditi diversi.

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Nel caso di azienda costituita prima del matrimonio i canoni percepiti spettano al coniuge che ha costituito l'azienda, mentre spettano ad entrambi i coniugi gli incrementi di valore dell'azienda eventualmente ceduta al termine del contratto di affitto, nella misura del 50%.

Se i coniugi gestiscono l'azienda coniugale sotto forma di società, come accade ad esempio quando vi sono delle licenze cointestate, i canoni di affitto percepiti dal coniuge imprenditore continuano a costituire reddito d'impresa, mentre quelli percepiti dall'altro coniuge vanno dichiarati come redditi da partecipazione.

Se i coniugi hanno optato per il regime di separazione dei beni si applicano le norme relative alle società irregolari, contenute negli artt.2257 e 2258 del Codice civile.

 
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