DETERMINAZIONE DEL PREZZO COMPLESSIVO DEL CONTRATTO

LE REGOLE PREVISTE DALL'OIC 34

Aggiornato all'08.11.2023

PREMESSA

L'OIC 34, nel fissare le regole per la rilevazione, classificazione e valutazione dei ricavi, prevede che la prima fase consiste nella determinazione del prezzo complessivo del contratto.


PREZZO COMPLESSIVO DEL CONTRATTO

Il prezzo complessivo del contratto è quello che risulta dalle clausole contrattuali. In altre parole, nella sua determinazione, si dovrà tenere conto:

  • dei termini di pagamento;
  • di eventuali corrispettivi variabili;
  • di eventuali importi dovuti al cliente.

PREZZO COMPLESSIVO CON SCADENZA SUPERIORE A 12 MESI

Nel caso in cui la scadenza del prezzo complessivamente previsto in contratto supera i 12 mesi dalla rilevazione iniziale e:

  • non siano previsti interessi;
  • oppure sono previsti interessi significativamente diversi rispetto al tasso di interesse di mercato

il prezzo complessivo deve essere determinato attualizzando i flussi finanziari futuri in base al tasso di interesse di mercato.

L'attualizzazione non è necessaria per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e nel caso del bilancio delle micro-imprese.


IMPORTI DOVUTI AI CLIENTI

Eventuali sconti, abbuoni, penalità, resi devono essere rilevati in riduzione del prezzo complessivo in conformità con quanto stabilito dall'articolo 2425-bis del Codice civile che prevede che "i ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi". Esempio: ad un cliente sono dovuti dei premi quantitativi. Essi vanno portati in diminuzione del prezzo complessivo.


Eventuali somme dovute ai clienti:

  • a fronte delle quali non è prevista una controprestazione a favore della società venditrice, sono assimilate agli sconti e, pertanto, vanno contabilizzate in diminuzione del prezzo complessivo
  • a fronte delle quali è prevista, nello stesso contratto, una controprestazione a favore della società venditrice vanno contabilizzate come costi. Esempio: la società Alfa Srl stipula un contratto con il cliente Rossi per la vendita di un determinato bene al prezzo di 100. Nello stesso contratto è prevista una prestazione di servizi dovuta dal cliente Rossi alla società Alfa Srl del valore di 30. Il prezzo complessivo è pari a 100, mentre 30 rappresentano un costo.

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CORRISPETTIVI VARIABILI

Nel caso in cui il contratto preveda eventuali corrispettivi variabili occorre distinguere tra:

  • corrispettivi aggiuntivi;
  • corrispettivi da sottrarre.

I corrispettivi aggiuntivi, come incentivi e premi di risultato, sono inclusi nel prezzo complessivo del contratto solamente nel momento in cui diventano ragionevolmente certi. Si applica, quindi, in questi casi il principio di prudenza.

Gli altri corrispettivi, che vanno sottratti dal prezzo complessivo, come sconti, abbuoni, penalità e resi, vanno contabilizzati anche se non ragionevolmente certi in base:

  • alla media ponderata dei possibili importi del corrispettivo, qualora si possano verificare più scenari diversi, come ad esempio nel caso di una penale che varia col variare dei giorni di ritardo;
  • all’importo più probabile, quando il contratto prevede solamente due scenari possibili, come ad esempio nel caso in cui il contratto prevede una penale di importo fisso in caso di ritardata consegna.

Una volta scelto un criterio esso deve essere applicato in modo uniforme per tutta la durata del contratto.


PAGAMENTO CON ATTIVITA' DIVERSA DALLE DISPONIBILITA' LIQUIDE

Se il contratto prevede il regolamento del corrispettivo attraverso un’attività diversa dalle disponibilità liquide, il prezzo complessivo del contratto è dato dal valore corrente realizzabile di mercato di tale attività.


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