RATEI E RISCONTI: IMPRESE IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA

I CASI NEI QUALI LE IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA POSSONO NON RILEVARE I RATEI E I RISCONTI

Aggiornato al 13.12.2011
Le regole esposte di seguito sono quelle che le imprese in contabilità semplificata dovevano applicare, per la determinazione del reddito, fino al 2016.
Per le regole da applicare a partire dal 2017 si veda Contabilità semplificata - determinazione del reddito.
Poiché dal 2017 il reddito delle imprese in contabilità semplificata è determinato in base al principio di cassa, tali imprese non sono più tenute a rilevare i ratei e i risconti.

Le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito in base al principio di competenza. Questo significa, che al termine dell’esercizio, esse sono tenute a calcolare eventuali ratei e risconti, attivi e passivi, in relazione a costi o ricavi che siano di competenza di più esercizi.

Il Decreto sviluppo, convertito nella L. 106/2011, ha in parte limitato l’applicazione del principio di competenza, stabilendo che in alcune ipotesi, nella determinazione del reddito d’impresa, si applica il principio di cassa. In questo modo si evita, alle imprese minori, la necessità di rilevare a fine anno alcuni ratei e risconti.

Vediamo in quali casi si applica la norma.


La norma riguarda i costi concernenti contratti a corrispettivi periodici relativi a spese di competenza di due periodi d’imposta il cui importo non supera 1.000 euro.


PRESUPPOSTI PER L’APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI CASSA.

Il principio di cassa si applica solamente se ricorrono contemporaneamente alcuni presupposti. Li elenchiamo ed analizziamo nella tabella che segue.


COSTI

La norma parla espressamente di costi. Questo significa che potranno essere omessi, se ricorrono anche i restanti requisiti, le registrazioni relative a ratei passivi o risconti attivi.

Non è possibile invece evitare la rilevazione di ratei attivi e risconti passivi che si riferiscono a ricavi.


CONTRATTI A CORRISPETTIVI PERIODICI

La norma non riguarda tutti i costi, ma solamente quelli relativi a contratti a corrispettivi periodici. Non rientrano quindi, nell’ambito di applicazione della norma i costi relativi a cessioni di beni o prestazioni di servizi di natura istantanea.

I casi più frequenti di contrattati a corrispettivi periodici sono:

  • costi per fornitura di gas, acqua, telefono, luce;
  • costi di manutenzione;
  • costi di assicurazione;
  • contratti di consulenza per la tenuta della contabilità.


SPESE RELATIVA A DUE PERIODI DI IMPOSTA

La norma riguarda le spese relative a due periodi di imposta, quindi è applicabile solamente a ratei e risconti.

Non si può applicare, invece, alle fatture da ricevere perché in questi casi il costo non è di competenza di due esercizi.

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COSTO NON SUPERIORE A 1.000 EURO

La norma è applicabile solamente se il costo non supera 1.000 euro.

Quindi:

  • costo < 1.000 euro – la norma è applicabile
  • costo = 1.000 euro – la norma è applicabile
  • costo > 1.000 euro – la norma non è applicabile

La norma parla di costo: quindi si deve fare riferimento al valore dell’imponibile indicato nel documento senza tenere conto dell’IVA.


COSA ACCADE SE RICORRONO QUESTI PRESUPPOSTI

Se ricorrono i presupposti appena visti, il costo è deducibile nel periodo d’imposta in cui il documento è ricevuto dal contribuente e non nel periodo di competenza del costo stesso.


Esempio 1:
fattura del commercialista per la tenuta della contabilità del trimestre novembre anno x -dicembre anno x e gennaio anno x+1. La fattura, di 300 euro + IVA, viene emessa ed inviata al cliente nel momento del pagamento di quest’ultimo, effettuato a fine gennaio dell’anno x+1.

L’impresa alla fine dell’anno x non deve rilevare il rateo passivo relativo al costo di competenza, non ancora pagato, per i mesi novembre e dicembre, ma deduce tutto il costo nell’anno x+1.



Esempio 2:
fattura per contratto di assistenza relativa al periodo dicembre anno x – gennaio anno x+1. La fattura, di 950 euro + IVA, viene emessa ed inviata al cliente nel momento del pagamento di quest’ultimo, effettuato nel mese di dicembre dell’anno x.

L’impresa alla fine dell’anno x non deve rilevare il risconto attivo relativo al costo da rinviare all’esercizio successivo (per il mese di gennaio), ma deduce tutto il costo nell’anno x.


APPLICABILITA’ DELLA NORMA

In assenza di una precisa disposizione, si presume che la norma sia applicabile a partire dal 2012.

 
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